
Dal 2026 il mondo fiscale cambia radicalmente
Novembre 26, 2025Cosa aspettarsi a partire dal 1° gennaio 2026?
Tutta la sfera degli enti non commerciali sta vivendo una trasformazione decisiva. Con l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2026, delle disposizioni fiscali del Titolo X del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), diventa fondamentale comprendere cosa accade alle associazioni che non hanno scelto di iscriversi al RUNTS.
Leggendo i dati ISTAT aggiornati al 31 dicembre 2023, in Italia risultano 368.367 enti non profit, mentre al 22 dicembre 2025 gli enti iscritti al RUNTS sono 140.099. È evidente, quindi, che una parte significativa del mondo associativo rimane al di fuori del perimetro del Terzo Settore.
Chi non si iscrive al RUNTS cosa comporta
Il Codice del Terzo Settore si applica solo agli enti iscritti al RUNTS. L’iscrizione ha effetto costitutivo: solo dopo l’iscrizione l’ente acquisisce la qualifica di ETS e può accedere alle agevolazioni fiscali e amministrative previste.
Le associazioni che non si iscrivono continueranno a essere soggette al regime ordinario degli enti non commerciali, disciplinato da:
- TUIR (DPR 917/1986)
- Normativa IVA (DPR 633/1972)
- Imposte indirette (registro, bollo, tributi locali)
Sono escluse dal RUNTS per legge alcune categorie:
associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza economica.
Tutti gli altri enti possono scegliere liberamente se entrare o meno nel Terzo Settore.
Una parte rilevante degli enti non iscritti è rappresentata dalle associazioni sportive dilettantistiche, che continueranno a beneficiare del regime agevolato della L. 398/1991.
Imposte dirette: cosa cambia per le associazioni non iscritte
Le associazioni non iscritte al RUNTS sono considerate enti non commerciali ai sensi dell’art. 73, c. 1, lett. c) TUIR, purché non svolgano come attività esclusiva o principale un’attività commerciale.
La normativa distingue tre tipologie di entrate:
1. Entrate istituzionali (non imponibili)
Le quote associative e i contributi versati dagli associati per sostenere l’attività istituzionale non concorrono al reddito imponibile (art. 148, c. 1, TUIR).
È essenziale che non siano collegate a prestazioni specifiche.
2. Attività commerciali
Sono considerate commerciali le attività svolte verso corrispettivo specifico, anche nei confronti degli associati.
I relativi proventi sono tassati come reddito d’impresa.
3. Attività decommercializzate
L’art. 148, c. 3, TUIR prevede la decommercializzazione per alcune tipologie di associazioni (politiche, sindacali, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche), a condizione che lo statuto rispetti i requisiti del comma 8:
- democraticità interna
- disciplina uniforme del rapporto associativo
- divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili
- devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
- criteri chiari di ammissione ed esclusione
- redazione del rendiconto annuale
La mancata osservanza comporta la perdita delle agevolazioni, come confermato dalla giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. V, Ord. 19395/2025).
Regime forfetario ex art. 145 TUIR
Gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale e adottano la contabilità semplificata possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa.
L’opzione vale per almeno tre anni e si esercita in dichiarazione.

Perdita della qualifica di ente non commerciale
L’art. 149 TUIR stabilisce che l’ente perde la qualifica di non commerciale se, per un intero periodo d’imposta, l’attività commerciale risulta prevalente secondo specifici parametri:
- prevalenza delle immobilizzazioni commerciali
- prevalenza dei ricavi commerciali
- prevalenza dei redditi commerciali rispetto alle entrate istituzionali
- prevalenza delle spese commerciali
In tal caso, l’ente deve iscrivere tutti i beni nel libro inventari entro 60 giorni.
La norma non si applica a enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e ASD.

IVA: cosa resta in vigore e cosa cambierà
Il legislatore ha rinviato al 1° gennaio 2036 l’entrata in vigore della riforma IVA prevista dal D.Lgs. 186/2025.
Fino a quella data resta applicabile l’art. 4 del DPR 633/1972, secondo cui:
- sono soggette a IVA le attività commerciali svolte dagli enti, anche verso soci e associati;
- le attività istituzionali restano escluse dal campo IVA.
In futuro, il passaggio da esclusione a esenzione comporterà nuovi adempimenti, ma il legislatore ha previsto un ampio periodo di transizione per definire una soluzione compatibile con il diritto UE e sostenibile per gli enti.

Conclusioni
Le associazioni che non intendono iscriversi al RUNTS continueranno a operare nel regime ordinario degli enti non commerciali, senza accesso alle agevolazioni fiscali del Terzo Settore.
Diventa quindi fondamentale valutare attentamente:
- la natura delle attività svolte
- la struttura statutaria
- l’eventuale convenienza dell’iscrizione al RUNTS
il rischio di perdita della qualifica di ente non commerciale





